Vai al contenuto
Home » Rischio Sanitario » Pagina 37

Rischio Sanitario

Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172 (Decreto Natale) – Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (GU n.313 del 18-12-2020)

banner emergenza corona virus

Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo:

ZONA ROSSA 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 1,2, 3, 5 e 6 gennaio 2021

  • Consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità
  • Consentita dalle 5 alle 22 la visita ad amici e parenti (max 2 persone). I figli minori di 14 anni, persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio
  • Consentita attività motoria nei pressi della propria abitazione
  • Consentita l’attività sportiva all’aperto ma solo in forma individuale
  • Chiusi: Negozi, Centri estetici, Bar e Ristoranti. Consentiti asporto (fino alle ore 22) e consegne a domicilio (senza restrizioni)
  • Aperti: Supermercati, Beni alimentari e prima necessità, Farmacie e Parafarmacie, Edicole, Tabaccherie, Parrucchieri, Barbieri

ZONA ARANCIONE 28, 29, 30 dicembre 2020 4 gennaio 2021

  • Consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune
  • Si potrà uscire dal territorio dei piccoli comuni sotto i 5mila abitanti entro un raggio di 30 km, senza poter andare nei comuni capoluoghi di provincia
  • Chiusi bar e ristoranti; consentito asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza restrizioni
  • Aperti negozi fino alle 21.

La violazione delle disposizioni del decreto legge 18/12/2020 e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Clicca sul link seguente per leggere il testo integrale del decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172

Ordinanza Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 448/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid 19 – Comuni di Andria, Barletta e altri

banner emergenza corona virus

Fermo restando il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione, nonchè l’obbligo dell’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con decorrenza dall’8 dicembre sino a tutto il 14 dicembre, nei Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola per la provincia BAT; nei comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant’Angelo della provincia di Foggia; nonché nei Comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari, si applicano le seguenti misure di contenimento del rischio di diffusione del virus:

  1. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
  2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
  3. L’Ordinanza regionale n. 444 del 4 dicembre 2020 e le altre misure previste dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, a eccezione di quelle di cui all’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui alla presente ordinanza.
  4. Resta salvo il potere dei Sindaci di adottare misure più restrittive di loro competenza nell’ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, qualora tali misure siano giustificate da una particolare situazione locale.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Clicca sul link seguente per scaricare il testo integrale dell’Ordinanza n. 448/2020

Skip to content