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Rischio Sanitario

Decreto Legge 2 dicembre 2020 n. 158 – Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19

banner emergenza corona virus Il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n. 158 è stato pubblicato ieri notte nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 3 dicembre 2020.

Nel decreto legge si stabilisce che:

  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);
  • sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria.
  • il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

Ordinanza Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 413/2020: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

banner emergenza corona virus Il Presidente della Giunta Regionale ha emanato l’Ordinanza n. 413/2020 in base alla quale:

  1. Con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020, l’attività didattica si deve svolgere in applicazione del dpcm 3 novembre 2020, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3:
  2. Al fine di consentire anche in Puglia la tutela della salute pubblica attraverso la didattica digitale integrata nel primo ciclo di istruzione, per ridurre il rischio di diffusione epidemica, le istituzioni scolastiche del medesimo primo ciclo di istruzione devono garantire il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo dell’attività in presenza. Ove questo collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta;
  3. Ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini di cui al comma 2, ogni conseguente adempimento deve avvenire con l’urgenza del caso e comunque in tempi compatibili con l’attuazione di quanto disposto al medesimo punto 2, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza e che pertanto l’eventuale assenza deve sempre considerarsi giustificata.
  4. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta
    tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
  5. Le Istituzione Scolastiche di ogni ordine e grado devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute ( scuola.salute@regione.puglia.it ) il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza covid

Clicca sul link seguente per scaricare il testo integrale dell’Ordinanza n. 413/2020

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